Il contratto transitorio viene stipulato allorché una delle parti – locatore o conduttore – abbia un’esigenza solo temporanea di prendere in locazione un bene, senza impegnarsi per un lungo lasso di tempo. I casi più ricorrenti riguardano la mobilità lavorativa, l’apprendistato e la formazione professionale. Ma anche ragioni legate a cure mediche e molto altro ancora.

PROSPETTO RIASSUNTIVO

Contratti Transitori

PREVISIONE LEGISLATIVA

art. 5, comma 1, L. n. 431/1998

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

art. 4, comma 2, L. n. 431/1998 e Decreto Ministeriale 16/1/2017

MODELLO DI CONTRATTO

tipizzato dalla legge, v. allegato B Decreto Ministeriale 16/1/2017

APPLICABILITA’

per particolari esigenze del locatore e/o del conduttore giustificanti la transitorietà previste nell’Accordo Territoriale, da documentarsi in allegato al contratto

CANONE

liberamente concordabile tra le parti, salvo che per gli immobili siti in Comuni con più di 10.000 abitanti, ove il canone deve essere fissato all’interno di fasce di oscillazione minime e massime fissate dagli Accordi Territoriali; in mancanza di Accordo locale, i valori di riferimento applicabili sono quelli definiti dal D.M. di cui all’art. 4, comma 3, L. n. 431/1998

DURATA DEL CONTRATTO

non può essere inferiore a 30 giorni e superiore a 18 mesi

ONERI ACCESSORI

v. ripartizione indicata nella Tabella di cui al Decreto Ministeriale 16/1/2017 (Allegato D)

STIPULABILI

in tutti i Comuni del territorio italiano

AGEVOLAZIONI FISCALI

riduzione IMU e TASI al 75% nei Comuni indicati nell’art. 5, comma 1, Decreto Ministeriale 16/1/2017

REGIME FISCALE

il locatore può optare per il regime della “cedolare secca” se ricorrono i presupposti, diversamente si applica il “regime ordinario”

ALLEGATI OBBLIGATORI

attestazione di prestazione energetica dell’immobile

 

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