Il contratto transitorio viene stipulato allorché una delle parti – locatore o conduttore – abbia un’esigenza solo temporanea di prendere in locazione un bene, senza impegnarsi per un lungo lasso di tempo. I casi più ricorrenti riguardano la mobilità lavorativa, l’apprendistato e la formazione professionale. Ma anche ragioni legate a cure mediche e molto altro ancora.
PROSPETTO RIASSUNTIVO
Contratti Transitori
PREVISIONE LEGISLATIVA | art. 5, comma 1, L. n. 431/1998 |
NORMATIVA DI RIFERIMENTO | art. 4, comma 2, L. n. 431/1998 e Decreto Ministeriale 16/1/2017 |
MODELLO DI CONTRATTO | tipizzato dalla legge, v. allegato B Decreto Ministeriale 16/1/2017 |
APPLICABILITA’ | per particolari esigenze del locatore e/o del conduttore giustificanti la transitorietà previste nell’Accordo Territoriale, da documentarsi in allegato al contratto |
CANONE | liberamente concordabile tra le parti, salvo che per gli immobili siti in Comuni con più di 10.000 abitanti, ove il canone deve essere fissato all’interno di fasce di oscillazione minime e massime fissate dagli Accordi Territoriali; in mancanza di Accordo locale, i valori di riferimento applicabili sono quelli definiti dal D.M. di cui all’art. 4, comma 3, L. n. 431/1998 |
DURATA DEL CONTRATTO | non può essere inferiore a 30 giorni e superiore a 18 mesi |
ONERI ACCESSORI | v. ripartizione indicata nella Tabella di cui al Decreto Ministeriale 16/1/2017 (Allegato D) |
STIPULABILI | in tutti i Comuni del territorio italiano |
AGEVOLAZIONI FISCALI | riduzione IMU e TASI al 75% nei Comuni indicati nell’art. 5, comma 1, Decreto Ministeriale 16/1/2017 |
REGIME FISCALE | il locatore può optare per il regime della “cedolare secca” se ricorrono i presupposti, diversamente si applica il “regime ordinario” |
ALLEGATI OBBLIGATORI | attestazione di prestazione energetica dell’immobile |
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