Il contratto di locazione per finalità turistiche è propedeutico alla soddisfazione di esigenze abitative legate al turismo e alle vacanze. La finalità turistica deve emergere ovviamente dal contratto. La durata può essere liberamente determinata dalle parti, decorso il termine convenuto, la locazione cessa senza necessità di comunicare la disdetta.
PROSPETTO RIASSUNTIVO
CONTRATTI DI LOCAZIONE PER FINALITA’ TURISTICHE
PREVISIONE LEGISLATIVA | art. 53, D.Lgs. n. 79/2011; art. 1, comma 1, lett. C, L. n. 431/1998 |
NORMATIVA DI RIFERIMENTO | artt. 1571 e ss. del codice civile |
MODELLO DI CONTRATTO | liberamente negoziabile tra le parti |
APPLICABILITA’ | per esigenze di tipo turistico-vacanziero |
CANONE | liberamente concordabile dalle parti |
DURATA DEL CONTRATTO | libera |
ONERI ACCESSORI | è consigliabile fare rifermento nel contratto alla Tabella di cui al Decreto Ministeriale 16/1/2017 (Allegato D) |
STIPULABILI | in tutti i Comuni del territorio italiano |
AGEVOLAZIONI FISCALI | nessuna |
REGIME FISCALE | il locatore può optare per il regime della “cedolare secca” se ricorrono i presupposti, diversamente si applica il “regime ordinario”; per le locazioni turistiche brevi (di durata non superiore a 30 giorni) si applica la cedolare secca e se il contratto è concluso da un intermediario, questi agisce da sostituto d’imposta |
ALLEGATI OBBLIGATORI | attestazione di prestazione energetica dell’immobile |
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