La locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo riguarda la concessione in godimento al conduttore di beni destinati ad attività economiche, sia relative al lavoro autonomo che a quello imprenditoriale. Trova la propria disciplina negli artt. 7-11 (in quanto richiamati dall’art. 41) e negli 27-42 della legge 392/1978 (legge sull’equo canone).
I contratti ad uso commerciale hanno una durata prestabilita dalla legge, nel caso in cui i contraenti ne concordino una diversa, la locazione s’intende comunque stabilita per il termine fissato dalla normativa. È nulla la clausola che preveda una durata inferiore a quella legale.
PROSPETTO RIASSUNTIVO
LOCAZIONI AD USO COMMERCIALE
PREVISIONE LEGISLATIVA | artt. 27 – 42, L. n. 392/1978 |
NORMATIVA DI RIFERIMENTO | art. 27 – 42, L. n. 392/1978 |
MODELLO DI CONTRATTO | liberamente negoziabile tra le parti |
APPLICABILITA’ | per esigenze commerciali di qualsiasi tipo |
CANONE | liberamente concordabile dalle parti |
DURATA DEL CONTRATTO | 6 anni, con rinnovo di ulteriori 6 anni (salvo diniego del locatore con preavviso di almeno 12 mesi, per i motivi indicati all’art. 29, comma 1, L. n. 392/1978) |
ONERI ACCESSORI | v. art. 9, L. n. 392/1978, norma derogabile solo a favore del conduttore |
STIPULABILI | in tutti i Comuni del territorio italiano |
AGEVOLAZIONI FISCALI | nessuna |
REGIME FISCALE | si applica il “regime ordinario” di tassazione |
ALLEGATI OBBLIGATORI | attestazione di prestazione energetica dell’immobile |
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